Commercio di archivi e documenti

Ai sensi dell’art. 63 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni) la Soprintendenza archivistica ha il compito di vigilare sul commercio di archivi e/o documenti di provato interesse storico.
Chi esercita il commercio deve tenere un registro da aggiornare quotidianamente con l’annotazione di tutte le attività svolte, relativamente all’acquisto o alla vendita di beni: le caratteristiche, la provenienza e la cessione.
La Soprintendenza effettua l’attività di controllo tramite ispezioni periodiche presso coloro che esercitano il commercio di documenti, e tramite il controllo della tenuta del registro, numerato e vidimato in ogni pagina dalla competente autorità di pubblica sicurezza.
Inoltre chi esercita il commercio di archivi e/o documenti, i titolari di case di vendita e i pubblici ufficiali preposti alle alienazioni mobiliari devono segnalare alla Soprintendenza i beni archivistici di interesse storico posti in vendita; da parte sua la Soprintendenza effettua il controllo di tali segnalazioni e svolge attività di verifica attraverso l’esame dei cataloghi di vendita, anche informatici, delle librerie antiquarie e delle case d’asta. 
Anche i privati proprietari di archivi e/o documenti di interesse storico hanno l’obbligo di comunicare alla Soprintendenza il possesso del bene entro novanta giorni dall’acquisizione.
Il riscontro della presenza sul mercato di beni di particolare interesse storico locale e non, permette di dare corso a procedimenti successivi, quali la dichiarazione di notevole interesse storico nel caso di documenti e/o archivi che rimangono di proprietà privata, l’esercizio del diritto di prelazione a favore dello Stato nei casi di vendita tra privati di beni dichiarati di notevole interesse storico.

Emma Bianchi

torna indietro