Ispettori archivistici onorari

Nell’esercizio delle proprie funzioni le Ispettori in archivioSoprintendenze archivistiche hanno la facoltà di avvalersi della collaborazione di ispettori archivistici onorari. La figura dell’ispettore onorario è stata istituita con l. 386/1907 ed è ora regolata dall’art. 44 del d.p.r. 1409/1963 “Norme relative all’ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato”, tutt'ora in vigore. In base al suddetto articolo, gli ispettori onorari, scelti fra gli impiegati a riposo dell’Amministrazione degli Archivi di Stato, fra i membri delle società e delle deputazioni di storia patria, di associazioni e di istituti culturali, nonché fra gli studiosi in genere di discipline storiche, con particolare riguardo alla storia locale, hanno il compito di segnalare:

  •  gli archivi o i singoli documenti di cui i privati siano proprietari, possessori o detentori e che abbiano un presumibile notevole interesse storico;

  •  i documenti dello Stato e degli enti pubblici che si trovino avulsi dagli archivi cui spettano;

  •  il commercio abusivo di archivi o di singoli documenti;

  •  gli scarti di archivi o di singoli documenti, compiuti senza l’osservanza delle norme previste dalla legge.

  Gli ispettori archivistici onorari sono nominati con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - su istanza dell'interessato - e durano in carica per tre anni; la carica può essere riconfermata (per sapere come si fa, leggi le indicazioni in fondo alla pagina).

Per consultare l'elenco degli ispettori archivistici onorari dell'anno in corso, clicca qui


Il procedimento di nomina

Il candidato alla nomina di ispettore onorario deve presentare istanza alla Soprintendenza archivistica, corredata con

  • il proprio curriculum vitae et studiorum
  • 2 fotografie formato tessera, di cui una autenticata
  • l'autorizzazione per il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/03
La Soprintendenza archivistica, accertato il possesso dei requisiti (cittadinanza, assenza di condanne penali e di motivi di incompatibilità con altri impegni pubblici o privati, possesso di appropriate cognizioni culturali, competenza, prestigio sociale acquisito localmente), trasmette le proprie valutazioni al Segretariato regionale per la proposta di nomina, il cui decreto sarà poi emesso e notificato all'interessato dalla Direzione generale Archivi.

 


Riferimenti normativi

L. 27 giugno 1907, n. 368, artt. 47-52
D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 4

Termini previsti: 50 gg.