Ispettori archivistici onorari
Nell’esercizio delle proprie funzioni le Soprintendenze archivistiche hanno la facoltà di avvalersi della collaborazione di ispettori archivistici onorari. La figura dell’ispettore onorario è stata istituita con l. 386/1907 ed è ora regolata dall’art. 44 del d.p.r. 1409/1963 “Norme relative all’ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato”, tutt'ora in vigore. In base al suddetto articolo, gli ispettori onorari, scelti fra gli impiegati a riposo dell’Amministrazione degli Archivi di Stato, fra i membri delle società e delle deputazioni di storia patria, di associazioni e di istituti culturali, nonché fra gli studiosi in genere di discipline storiche, con particolare riguardo alla storia locale, hanno il compito di segnalare:
gli archivi o i singoli documenti di cui i privati siano proprietari, possessori o detentori e che abbiano un presumibile notevole interesse storico;
i documenti dello Stato e degli enti pubblici che si trovino avulsi dagli archivi cui spettano;
il commercio abusivo di archivi o di singoli documenti;
gli scarti di archivi o di singoli documenti, compiuti senza l’osservanza delle norme previste dalla legge.
Gli ispettori archivistici onorari sono nominati con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - su istanza dell'interessato - e durano in carica per tre anni; la carica può essere riconfermata (per sapere come si fa, leggi le indicazioni in fondo alla pagina).
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Il procedimento di nomina
Il candidato alla nomina di ispettore onorario deve presentare istanza alla Soprintendenza archivistica, corredata con
- il proprio curriculum vitae et studiorum
- 2 fotografie formato tessera, di cui una autenticata
- l'autorizzazione per il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/03
Riferimenti normativi
L. 27 giugno 1907, n. 368, artt. 47-52
D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 4
Termini previsti: 50 gg.