Donazione

I privati proprietari di beni archivistici di interesse storico possono farne donazione all’Amministrazione archivistica.

Procedura per la donazione di archivi o singoli documenti

  • Trasmissione alla Soprintendenza archivistica della nota nella quale il proprietario dell’archivio o dei documenti manifesta la volontà di donare, dalla quale risultino le generalità, il codice fiscale, la piena disponibilità del bene nonché il valore del medesimo e l’elenco di consistenza dei documenti;

  • Trasmissione da parte della Soprintendenza archivistica della domanda con il proprio parere tecnico, unitamente al parere dell’Archivio di Stato che riceve la donazione, alla Direzione generale per gli archivi, competente al rilascio dell’autorizzazione;

  • Emissione del decreto della Direzione generale archivi che autorizza la donazione da notificare al proprietario;

  • Stipula dell’atto di donazione nel quale viene espressa contestualmente  la volontà del donante e quella del donatario. Ove il materiale oggetto della donazione sia di modico valore – indicato dalla Direzione generale archivi in euro 2.550,00 – la donazione potrà essere effettuata tramite una semplice scrittura privata, secondo le previsioni dell’art. 783 del cod. civile. Nell’ipotesi in cui la donazione non sia di modico valore, è necessario udire il preventivo parere del Comitato tecnico-scientifico per gli archivi. Ottenuto il parere favorevole del Comitato, l’atto di donazione dovrà necessariamente avere la forma dell’atto pubblico; ai sensi della legge n. 512/1982 tale atto potrà essere stipulato dall’ufficiale rogante esistente presso l’Istituto. La registrazione è gratuita, ai sensi del d.lgs. n. 346/1990, artt. 3 e 55.


Normativa di riferimento: CC, artt. 782 e 783; DPR 30.9.1963, n. 1409, art. 9, lettera b), n. 3; RD 2.10.1911, n. 1163, art. 71; L. 2.8.1982, n. 512, art. 8

Termini previsti: Procedura ordinaria: 90 gg
                        Casi di modico valore: 55 gg.