Il restauro dei beni archivistici

Il perché del restauro
Un archivio è un bene culturale, cioè un bene detentore di valori culturali e i beni culturali, insieme al paesaggio, costituiscono quel patrimonio culturale di cui la nostra Costituzione dispone la tutela (art. 9 della Costituzione). A questo fine, all’attività di tutela vanno collegate tutte le funzioni e disciplinate le attività dirette a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione e per preservare la memoria della comunità nazionale.
Le attività di preservare e proteggere costituiscono quel complesso di operazioni volte alla conservazione della consistenza materiale del bene che va garantita mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.
La prevenzione si sostanzia in quel complesso di opere idonee a limitare le situazioni di rischio, adottando giusti metodi atti ad impedire i danni della consultazione, dell’inquinamento e quelli correlati alle avverse condizioni ambientali.
La manutenzione è, invece, funzionale al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento della sua integrità.
L’opera di restauro, infine, è finalizzata al recupero del documento, mediante “un intervento diretto sulla cosa, volto, nel rispetto dell’identità culturale della stessa, a mantenerla o modificarla, per assicurare o recuperare il valore ideale che essa esprime, preservandola e garantendone la trasmissione nel tempo” (art. 29 c.4 del d.lgs n. 42/2004).
Nell’intervento di restauro si deve quindi rigorosamente perseguire l’intento di conseguire la minima alterazione della speciale combinazione di elementi originali ed elementi successivamente acquisiti, dai quali è possibile desumere informazioni concernenti la struttura del testo, i materiali, le tecniche e le modalità d’uso.

Le disposizioni a sostegno
Grazie alla legge n. 109/1994 (la legge quadro sui lavori pubblici, oggi abrogata dal d.lgs. 163/2006), che, nella versione originaria e nelle successive modificazioni ed integrazioni, ha ricompreso nell’alveo dei lavori pubblici l’attività di restauro archivistico, le nuove tecniche di progettazione, più accurate e complesse, sono mirate all’individuazione delle caratteristiche peculiari del singolo pezzo, delle carenze, degli opportuni interventi di recupero, nonché dei prodotti più adeguati da utilizzare (circ. del Segretariato generale n. 89 prot. n. 6205 del 23 apr. 2008, “Capitolato speciale tecnico tipo”).
E’ preciso obbligo dello Stato, delle Regioni, degli enti pubblici territoriali e di ogni istituto pubblico garantire la conservazione degli archivi; sono altresì tenuti alla giusta conservazione tutti i privati proprietari, possessori e detentori di archivi “notificati”.
Modalità di esecuzione
Per restauro di documentazione, ogni qualvolta si palesi la necessità di intervento, ovvero si intenda promuovere un restauro volontario, il proprietario, possessore o detentore di archivi ha l’obbligo di sottoporre il progetto per l’esecuzione dell’opera, predisposto da un restauratore, all’autorizzazione del soprintendente archivistico, ai sensi dell’art. 21 c. 4 d.lgs. n. 42/2004. Sarà sempre un restauratore, qualificato ai sensi della normativa in materia, che potrà provvedere all’attuazione dell’opera (d.lgs. n. 163/2006 art. 90 c. 1d; d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207), identificata alla categoria OS 2-B dell’allegato “A” d.p.r. n. 270/2010. La vigilanza sull’esecuzione dei lavori è a cura della stazione appaltante e dell’ufficio preposto alla tutela del bene culturale (art. 5 del d.p.r. 207/2010).
La domanda di autorizzazione al restauro volontario può essere corredata da una richiesta di contributo da parte dello Stato, il cui ammontare non potrà essere superiore alla metà dell’impegno totale di intervento; il soprintendente si pronuncerà sulla possibilità di accesso ai contributi statali, nei tempi e modalità disposti. Anche la Regione Umbria, con l.r. n. 37/1990, offre la possibilità di accedere a contributi per interventi di restauro archivistico; il servizio di conservazione di questa Soprintendenza, fornisce la collaborazione scientifica in materia di progettazione e controllo degli interventi.
Per i beni archivistici di particolare rilevanza o beni in uso o godimento pubblico, può, inoltre, essere promosso il restauro anche di iniziativa del Ministero, che può finanziare l’intero ammontare della spesa. Grazie a questa opportunità, è stato possibile realizzare, con la collaborazione del Centro di fotoriproduzione legatoria e restauro, oggi Istituto centrale per il restauro e la conservazione dei beni archivistici e librari, interventi di particolare rilevanza, sia per il pregio o importanza storica del documento, sia per le particolarità tecniche dell’opera coinvolta.
Come anticipato, il proprietario, possessore o detentore di beni archivistici ha l’obbligo di preservali, tuttavia, ove il Ministero riscontri l’inosservanza delle norme e ritenga opportuno intervenire per garantire la conservazione, ha facoltà di imporre gli interventi necessari.
Migliore testimonianza del comune senso di tutela del bene culturale è data dalla realizzazione del restauro di opere realizzata grazie a erogazioni liberali da parte di cittadini e di imprese o alle sponsorizzazioni, procedimento regolato dalle disposizioni dettate nel Testo unico delle imposte sui redditi.

Rosella Martinelli

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