Trasferimento di proprietà degli archivi

Ai sensi dell’art. 54, comma 1, lettera d e comma 2, lettera c del d.lgs. 22 gen. 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio sono inalienabili gli archivi e i singoli documenti che costituiscono il demanio culturale poiché appartengono ai soggetti di cui all’art. 53 del medesimo d.lgs., e cioè lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali.
Ciò premesso, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettera e) del d.lgs. 22 gen. 2004, n. 42, il Ministero per i beni e le attività culturali autorizza il “trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi di soggetti giuridici privati”.
Tale funzione è delegata alle competenti soprintendenze archivistiche e deve essere richiesta anche se non comporta lo spostamento fisico della documentazione.
La norma si applica in caso di comodato di archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante presso enti pubblici e presso Archivi di Stato e di deposito di archivi di enti pubblici presso altri enti pubblici e presso Archivi di Stato (art. 44, commi 1-5 del d.lgs. 22 gen. 2004, n. 42). Si applica anche, in via analoga, in caso di affidamento a terzi della gestione del proprio servizio archivistico (outsourcing) e al trasferimento di archivi informatici ad altri soggetti giuridici, nell’ottica della conservazione permanente sia del documento sia del contesto archivistico.
L’acquisizione in comodato, ai sensi dell’art. 17, comma 3, lettera m del d.p.r. 26 nov. 2007, n. 233 , deve essere rilasciata dal Direttore regionale competente territorialmente su proposta della soprintendenza archivistica. Il deposito di archivi di enti pubblici è in genere regolato mediante convenzione.
Ai sensi dell’art. 56, comma 1, lettera b e comma 3 del d.lgs. 22 gen. 2004, n. 42, l’autorizzazione è richiesta anche per procedere all’alienazione di archivi che appartengano a soggetti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a del medesimo comma 1 e a persone giuridiche private senza fini di lucro, fatto salvo quanto dichiarato nel comma 4 del medesimo art. 56.
Ai sensi dell’art. 59 del d.lgs. 22 gen. 2004, n. 42, invece, sono denunciati entro 30 giorni alle competenti soprintendenze “gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni culturali”, tra cui gli archivi. Ai sensi, infatti, dei successivi articoli 60-62, “il Ministero o, nel caso previsto dall’articolo 6, comma 3, la Regione o l’altro ente pubblico territoriale interessato, hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione” (art. 60, comma 1).

 

Termini previsti:

Trasferimento di complessi organici di documentazione di archivi vigilati - 60 gg.

 

Rossella Santolamazza