Archivi privati di interesse storico particolarmente importante. Procedura di accertamento e dichiarazione

La dichiarazione di interesse storico particolarmente importante, ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 22 gen. 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, accerta la sussistenza nell'archivio o nei singoli documenti appartenenti a privati (famiglie, persone, associazioni ed enti di natura privata, imprese, ecc.) delle caratteristiche di bene culturale (d.lgs. 22 gen. 2004, n. 42, art. 10, comma 3. La Soprintendenza archivistica accerta il particolare interesse storico e culturale di un archivio o di un documento:

  • per autonoma iniziativa d’ufficio;

  • su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato;

  • su segnalazione del privato proprietario, possessore o detentore del bene.

La Soprintendenza, con atto motivato, avvia il procedimento per la dichiarazione dell’interesse storico particolarmente importante del fondo archivistico o del documento, dandone contestualmente comunicazione al proprietario, possessore o detentore.

Il proprietario, possessore o detentore che riceva la comunicazione di avvio del procedimento ha la possibilità, entro 30 giorni, di presentare alla Soprintendenza eventuali osservazioni o controdeduzioni. Durante tale periodo, i documenti sono comunque sottoposti, in via cautelare, alle norme di tutela previste dal d.lgs. n. 42/2004.

Trascorso il termine sopra indicato viene emanato un provvedimento di dichiarazione di interesse culturale dell’archivio o del documento. Avverso tale provvedimento è ammesso il ricorso, per motivi di legittimità o di merito, entro 30 giorni dalla notifica.
Sull’eventuale ricorso avverso la dichiarazione di interesse culturale decide la Direzione Generale per gli Archivi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (D.P.R. n. 233/2007, art. 9, c. 2, lett. s).

E' altresì possibile ricorrere in via giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) che può intervenire per i soli vizi di legittimità. Il ricorso giurisdizionale deve essere notificato entro 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato.

Il provvedimento dichiarativo dell'interesse storico particolarmente importante è emanato dalla Soprintendenza archivistica e formalizza il risultato dell'attività conoscitiva sul patrimonio (D.p.r. 26 nov. 2007, n. 233, art. 17 come modificato da D.p.r. 2 lug. 2009, n. 91)

Con l’emanazione del provvedimento di dichiarazione di interesse culturale, l’archivio o il documento sono definitivamente sottoposti alla disciplina del d.lgs. n. 42/2004.

Una volta intervenuta tale dichiarazione, gli archivi e i singoli documenti sono a tutti gli effetti dei beni culturali sottoposti alla normativa di tutela prevista dallo stesso Codice. Qualora la natura giuridica di enti o istituti pubblici muti in qualunque modo, ad esempio per effetto di provvedimenti di privatizzazione, i loro archivi rimangono sottoposti a tutela, ai sensi dell'art. 13, comma 2, senza la necessità che intervenga la dichiarazione d'interesse storico.

La dichiarazione produce effetti sulla situazione del privato proprietario, possessore o detentore dell'archivio, in quanto lo assoggetta agli obblighi connessi al regime vincolistico, previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di protezione, conservazione, circolazione dei beni culturali.

In particolare, il privato è tenuto a garantire la conservazione dell'archivio e a provvedere alla sua inventariazione ai sensi dell'articolo 30 del Codice. Copia degli inventari e dei relativi aggiornamenti deve essere inviata alla Soprintendenza archivistica.

Lo spostamento, il trasferimento ad altre persone giuridiche degli archivi dichiarati di interesse storico particolarmente importante, nonché l'esecuzione di qualunque intervento su di essi, sono subordinati ad autorizzazione della Soprintendenza archivistica ai sensi dell'art. 21 del Codice. Rientrano fra tali interventi il riordinamento, l'inventariazione, il restauro e la riproduzione fotografica o digitale degli archivi.

Il privato proprietario, possessore o detentore dell'archivio dichiarato di interesse storico particolarmente importante che abbia effettuato interventi conservativi sul proprio archivio può essere ammesso a ricevere contributi statali, ai sensi degli articoli 34 e 35 del Codice. Egli può anche usufruire delle agevolazioni tributarie previste dalla legge (art. 31).

Gli archivi privati dichiarati di importante interesse storico possono essere consultati dagli studiosi che ne facciano richiesta, tramite il Soprintendente archivistico, ai sensi e nei modi previsti dall’articolo 127 (vedi Consultazione).


Riferimenti normativi: D.lgs. 22.1.2004, n. 42, artt. 10, c. 3, lettera b), 13 e 14. 

Termini previsti: 120 gg.